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contatto facebook: aperovigo@libero.it

 L'Associazione:

  Aderisce in sede nazionale, unitamente ad altre duecento Associazioni territoriali, alla CONFEDILIZIA, l'organizzazione storica della proprietà immobiliare in Italia.

L'Associazione rodigina, costituita nel 1978, svolge funzioni di assistenza e rappresentatività in ambito provinciale attraverso i propri Organi e i propri consulenti.

Alla Confedilizia aderiscono proprietari (anche della sola casa di abitazione), condominii, condòmini singoli e investitori istituzionali quali compagnie di assicurazione, banche, casse pensioni, istituti previdenziali e società immobiliari di rilevanza nazionale.

Aderiscono alla Confedilizia anche Associazioni di settore, fra cui l'ADSI-Associazione dimore storiche italiane; l'AMPIC-Associazione multiproprietari italiani Confedilizia; l'ANBBA-Associazione nazionale dei bed & breakfast e degli affittacamere; l'ANCE-Associazione nazionale costruttori edili; l'ANIA-Associazione nazionale imprese assicuratrici; l'ASAGES-Associazione archivi gentilizi e storici; l'ASPESI-Associazione nazionale tra società di promozione e sviluppo immobiliare; l'ASSINDATCOLF-Associazione sindacale nazionale datori di lavoro colf;  la CONFCASALINGHE-Confederazione nazionale casalinghe; il CNR CASA-Coordinamento nazionale case riscatto edilizia pubblica; la DOMUSCONSUMATORI-Associazione tutela consumatori ed utenti; la FIAIP-Federazione italiana agenti immobiliari professionali; la FIDALDO-Federazione italiana datori di lavoro domestico; il FIMPE-Fondo integrativo multiservizi proprietari edilizi. Apposite sezioni della Confedilizia organizzano i trusts immobiliari (ASSOTRUSTS-Coordinamento trusts immobiliari Confedilizia), i fondi immobiliari (COFIC-Coordinamento fondi immobiliari Confedilizia) e gli italiani all'estero (CITES-Coordinamento italiani all'estero).

Gli amministratori di immobili, condominiali e non, partecipano alla vita dell'Organizzazione tramite il CORAM (Coordinamento Registri Amministratori). La Sede centrale della Confedilizia assicura il continuo aggiornamento - con l'iscrizione dei nuovi ammessi - del REGISTRO NAZIONALE AMMINISTRATORI CONFEDILIZIA, ai cui iscritti rilascia un attestato di iscrizione firmato in originale dal Presidente confederale e dal Presidente del Coram, e fornisce gratuitamente i previsti servizi. Alla Confederazione aderisce anche GESTICOND-Libera associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari e gestori di edifici (costituita secondo i principi della Direttiva europea 92/51). Una particolare convenzione regola i rapporti della Confedilizia con l'AGIAI, associazione che inquadra i geometri che svolgono l'attività di amministratori di stabili.
In collaborazione con il RINA, la Confedilizia assicura agli enti, società, condominii e privati interessati il servizio di certificazione della qualità degli immobili. L'Organizzazione ha inoltre stipulato una convenzione con l'AGENZIA DEL TERRITORIO per l'accesso delle Associazioni territoriali agli archivi informatici del Catasto Fabbricati e Terreni. Altre convenzioni la Confedilizia ha stipulato con Banca Intesa/Sanpaolo per il "Servizio Garanzia Affitto" e con LEAF (già R.E. FACTOR) per la cessione dei crediti derivanti da contratti di locazione.

 La Confedilizia ha sottoscritto protocolli con l'ASSOCAMERESTERO-Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero, per consulenze a connazionali che risiedono od operano all'estero, in materia immobiliare; con la CORTE ARBITRALE EUROPEA, con la quale ha costituito la CAMERA IMMOBILIARE della Corte Arbitrale Europea-Sezione della Delegazione Italiana, con il compito di risolvere le controversie in materia di locazioni, condominio, contratti preliminari di compravendita, contratti di compravendita, mediazione immobiliare ecc.; con l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE BANCHE POPOLARI. Mantiene rapporti di continua consultazione con l'ABI-Associazione Bancaria Italiana e la CONFCOMMERCIO. Ha inoltre accordi di collaborazione - tra altri - con la CONFAGRICOLTURA, la FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETA' FONDIARIA, l'ANACAM (Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori), l'ANIEM (Associazione nazionale piccole imprese edili) e l' ASSOUTENTI (nonché con il COMITATO NAZIONALE DIFESA CONTRIBUENTI BONIFICHE di quest'ultima Associazione). La Confedilizia ha pure stipulato una Convenzione con HomeLink Italia, organizzazione leader dello scambio casa nel nostro Paese.

 In sede internazionale la Confedilizia è fra i "Gruppi di interesse" accreditati presso il Parlamento europeo e rappresenta l'Italia in seno all'UIPI (Union Internationale de la Propriété Immobilière, organizzazione accreditata al Consiglio d'Europa, all'OCSE, al Parlamento Europeo e al Comitato abitazioni dell'ONU a Ginevra). In sede di Unione Europea rappresenta il nostro Paese nell' EPF (European Property Federation). La Confedilizia - per l'assistenza diretta a connazionali - ha istituito proprie delegazioni all'estero, come negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna, in Belgio, in Svizzera, in Argentina e in Cina. Tiene inoltre continui rapporti con la Confedilizia sammarinese.

La Confedilizia viene regolarmente consultata - oltre che dai Ministeri - dalle Commissioni parlamentari di Senato e Camera, dal CNEL, da Regioni ed Enti locali.
Cura il mensile "Confedilizia notizie" (diffuso ai singoli soci tramite le Associazioni territoriali) nonché pubblicazioni interessanti il settore, a mezzo della controllata CONFEDILIZIA EDIZIONI.
Compiti istituzionali della Confedilizia sono la rappresentanza delle categorie dei proprietari d'immobili e degl'investitori nei rapporti col Parlamento e col Governo sui problemi che interessano il comparto immobiliare.

GUIDA CASA E GIOVANI

GUIDA CASA E GIOVANI - A. P. E.

Il mondo della casa incontra quello dei giovani.

La guida “Casa e Giovani” è un utilissimo vademecum sulla locazione e sulla compravendita sviluppato in forma semplice e comprensibile a tutti.

Una vera e propria bussola per orientarsi nel mondo della casa e cominciare a capire meglio come muoversi.

Cliccando sul link che segue è possibile scaricare la guida:

 

Scarica la Guida Casa e Giovani

CTR Puglia: i canoni commerciali non percepiti non vanno tassati

CTR Puglia: i canoni commerciali non percepiti non vanno tassati - A. P. E.

Con la sentenza n. 63/4/2021, la Commissione tributaria regionale per la Puglia ha esaminato l’annosa questione della tassazione dei canoni commerciali non percepiti, affermando che il mancato possesso di redditi, in applicazione dell’art. 53 della Costituzione, non può essere tassato, restando applicabile la sola tassazione ai fini Irpef della rendita catastale. Il contenzioso si riferisce a un contratto di locazione commerciale in relazione al quale il contribuente aveva ottenuto nel 2007 la convalida dello sfratto per morosità; per lo stesso anno 2007 pertanto non aveva dichiarato il reddito da locazione.

A seguito di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria provinciale di Taranto aveva dato ragione al contribuente, ritenendo di essere in presenza di un caso di risoluzione del contratto e non già di tardività di pagamenti dei canoni; pertanto, nessun reddito andava dichiarato a titolo di canone di locazione, ed eventuali futuri recuperi avrebbero dovuto essere dichiarati quali redditi diversi.

L’orientamento dell’Agenzia, come è noto, si basa sulla lettera dell’art. 26 del Tuir (d.p.r. n. 917/1986) che, per i contratti commerciali, prevede la tassazione dei canoni anche se non percepiti.

La Commissione tributaria regionale, premettendo di essere a conoscenza del dibattito esistente in materia e delle non univoche prese di posizione da parte della giurisprudenza, ritiene più rispettosa “dei principi e diritti della nostra carta costituzionale” – cioè dell’art. 53 Cost. relativo alla capacità contributiva – la tesi “che fornisce un’interpretazione dell’art. 26 d.p.r. 917/1986 in senso opposto a quella fornita dalla Agenzia delle entrate”, e ciò sulla base di precedenti pronunce della Suprema Corte, tra le quali si cita la n. 6911 del 2003 della sezione tributaria.  Sentenza, quest’ultima, che fa riferimento non solo all’art. 53 Cost. ma anche allo "Statuto dei diritti del contribuente", approvato con l. 27 luglio 2000, n. 212, in particolare laddove ha sancito il principio di buona fede che impone alla Amministrazione di fare riferimento a dati di ricchezza reali.

In applicazione di detto orientamento, la sentenza n. 63/4/2021 afferma che “non è quindi consentito tassare quelle ricchezze …. che non siano possedute dal soggetto passivo dell’imposta” concludendo che nel caso di specie il reddito dei fabbricati in questione sia assoggettato ad Irpef in base alla rendita catastale.

La pronuncia è estremamente interessante perché supera anche il caso specifico – cioè di risoluzione anticipata del contratto per effetto del mancato pagamento dei canoni – sancendo che canoni non percepiti, a prescindere da quale ne sia la motivazione, non possono essere assoggettati a tassazione come redditi da locazione.

CTR Puglia CTR Puglia [473 Kb]

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I Nuovi Accordi Territoriali

I Nuovi Accordi Territoriali per il Comune di Rovigo

Il 14.6.2018 è stato sottoscritto il nuovo Accordo territoriale per i contratti agevolati fra l’Associazione della proprietà edilizia -  Confedilizia, l’Uppi...

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L'Organizzazione storica della Proprietà Immobiliare

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